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Studio Idea Condominio di Grasso Giacomo

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HOME Mediazione civile
Sentenze Condominiali

Conciliazione obbligatoria

Cosa cambierà con la conciliazione, e quanto sarà efficace?

Se l'accordo tra le parti verrà raggiunto, questo dovrà essere omologato dal tribunale che vigilerà sulla regolarità e sul rispetto ai principi di ordine pubblico. Il verbale diventerà un titolo esecutivo a tutti gli effetti.

Quanto durerà la mediazione?

Al massimo 120 giorni, trascorsi i quali, il processo inizierà o proseguirà.

Importante: Le parti che si ricorreranno alla mediazione saranno tutelate dal punto di vista della privacy e tutte le informazioni non potranno essere utilizzate in sede processuale, senza il consenso delle parti.

 

Chi saranno i soggetti coinvolti a questa nuova forma istituzionale?

Ci si potrà iscrivere con una semplice domanda, ma il Ministero della Giustizia controllerà la sussitenza di requisiti minimi, che consentiranno il materiale svolgimento dell'attività.

Tuttavia è prevista la facoltà di istituire, previa autorizzazione, organismi di mediazione anche presso i consigli degli altri ordini professionali.

 

Sono previste agevolazioni fiscali?

E' previsto che  le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione.

 

Mediazione civile: gli effetti della riforma nella risoluzione concordata ampio spazio all'iniziativa degli Ordini

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b) del Dlgs 28/2010, incaricato di svolgere l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione in materia civile e commerciale è il mediatore, ossia la persona o le persone fisiche che individualmente o collegialmente svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. I mediatori non operano tuttavia individualmente, ma devono prestare il loro servizio presso un organismo di mediazione che potrà essere costituito da un ente pubblico o privato, per svolgere attività di mediazione, ma dovrà in ogni caso essere iscritto nel registro ministeriale degli organismi di mediazione istituito presso il ministero della Giustizia. Nella sostanza, dunque il sistema della mediazione civile e commerciale disegnato nel Dlgs 28/2010 e oggi completato dal Dm attuativo 180/2010, appare simile a quello già previsto per la conciliazione societaria dal Decreto 5/2003 e dal Decreto attuativo 222/2004, avendo il Legislatore del 2010 confermato il modello della mediazione amministrativa da enti e organismi costituiti e attrezzati per gestire le procedure di mediazione. Vi sono tuttavia, nella nuova disciplina, alcune novità che meritano di essere sottolineate, sia con riferiemnto all'accreditamento degli organismi di mediazione presso il registro ministeriale, sia per quanto riguarda la formazione e la selezione dei mediatori, trattandosi in entrambi i casi di novità che coinvolgono direttamente il mondo delle professioni, aprendo nuove opportunità interessanti per l'organizzazione e lo svoglimento dell'attività di mediazione.

Per quanto in particolare riguarda gli organismi di mediazione, il Dlgs 28/2010 estende il diritto a ottenere l'iscrizione nel registro ministeriale, già riconosciuto dalla riforma societaria alle Camere di Commercio anche agli organismi costituiti dagli ordini professionali: più specificatamente gli organismi costituiti dai Consigli dell'rodine degli avvocati potranno essere iscritti su semplice domanda, previa verifica ai sensi dell'art.4 comma 4 del Dm 180/2010, del possesso dei soli requisiti relativi alla formazione dei mediatori e dell'esistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità a qualsiasi titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, prevedendo altresì l'articolo 18 del Dlgs 28/2010 che gli stessi possano operare nei locali che ogni singolo tribunale dovrà mettere a disposizione. Ai sensi di quanto prevede l'articolo 19 del Dlgs 28/2010, invece, gli altri ordini professionali potranno pure costituire organismi e ottenere l'iscrizione su semplice domanda, ma dovranno aver precedentemente ottenuto l'aturorizzazione del ministero e potranno svolgere l'attività di mediazione solo per le materie di loro competenza. Ancorchè con modalità e intensità diverse, dunque tutte le categorie professionali risultano potenzialmente coinvolte nel nuovo mercato della mediazione civile, essendo i rispettivi ordini chiamati a dare un contributo fondamentale per la riuscita della riforma. Ovviamente, poi, rimane salva la possibilità per tutti i professionisti interessati di costituire in forma associata e privatamente, organismi di mediazione che potranno tuttavia ottenere l'iscrizione solo previa valutazione da parte del ministero della loro professionalità e della loro efficienza, sulla base dei criteri dettagliatamente indicati nell'art.4, comma 2 e 3, del Dm 180/2010.

 

La mediazione civile

La nuova disciplina della mediazione civile e commerciale in Italia ha una storia piuttosto risalente che trova i suoi antecedenti in due provvedimenti, uno di  diritto interno e l'altro di diritto comunitario.

Ci si riferisce quanto al primo, alla disciplina della concilaizione in materia societaria, contenuta negli articoli 38 e seguenti del Dlgs 5/2003, noncheè nei decreti di attuazione del 2004, e quanto al secondo, alla direttiva del 21 maggio 2008 n.52/Ce realtiva a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Non è un caso, infatti, che le norme sulla conciliazione societaria, siano state inserite tra i principi della delega che il Parlamento ha conferito al Governo per l'emanazione delle norme in tema di mediazione.

Al di lù di tale riferimento testuale giova rilevare che l'attuale disciplina costiuisce il primo esempio di normativa sulla mediazione in generale, applicabile a tutte le controversie di natura civile e commerciale, al cui interno possono essere individuati i principi tracciati dal Legislatore europeo, allo stesso tempo, l'impianto operativo disegnato dal Legislatore delegato riprende in larga parte quello che già era stato costruito in occasione della riforma delle società, al cui interno le norme sulla conciliazione hanno rappresentato un salto di qualità delle disposizioni legislative nell'ordianmento giuridico italiano, rispetto al quale giù altre norme speciali avevano fatto implicito o esplicito richiamo.

L'iter normativo che ha portato all'emanazione del Dlgs 28/2010 risale alla legge 18 giugno 2009 n.69 recante "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche in materia di processo civile", all'interno di questo contesto infatti il legislatore ha inserito alcune importanti norme che hanno modificato il Codice di procedura civile e allo stesso tempo alcune importanti delghe destinate a incediere usl processo civile in Italia, tra queste la delega in materia di mediazione.

 


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