
Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b) del Dlgs 28/2010, incaricato di svolgere l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione in materia civile e commerciale è il mediatore, ossia la persona o le persone fisiche che individualmente o collegialmente svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. I mediatori non operano tuttavia individualmente, ma devono prestare il loro servizio presso un organismo di mediazione che potrà essere costituito da un ente pubblico o privato, per svolgere attività di mediazione, ma dovrà in ogni caso essere iscritto nel registro ministeriale degli organismi di mediazione istituito presso il ministero della Giustizia. Nella sostanza, dunque il sistema della mediazione civile e commerciale disegnato nel Dlgs 28/2010 e oggi completato dal Dm attuativo 180/2010, appare simile a quello già previsto per la conciliazione societaria dal Decreto 5/2003 e dal Decreto attuativo 222/2004, avendo il Legislatore del 2010 confermato il modello della mediazione amministrativa da enti e organismi costituiti e attrezzati per gestire le procedure di mediazione. Vi sono tuttavia, nella nuova disciplina, alcune novità che meritano di essere sottolineate, sia con riferiemnto all'accreditamento degli organismi di mediazione presso il registro ministeriale, sia per quanto riguarda la formazione e la selezione dei mediatori, trattandosi in entrambi i casi di novità che coinvolgono direttamente il mondo delle professioni, aprendo nuove opportunità interessanti per l'organizzazione e lo svoglimento dell'attività di mediazione.
Per quanto in particolare riguarda gli organismi di mediazione, il Dlgs 28/2010 estende il diritto a ottenere l'iscrizione nel registro ministeriale, già riconosciuto dalla riforma societaria alle Camere di Commercio anche agli organismi costituiti dagli ordini professionali: più specificatamente gli organismi costituiti dai Consigli dell'rodine degli avvocati potranno essere iscritti su semplice domanda, previa verifica ai sensi dell'art.4 comma 4 del Dm 180/2010, del possesso dei soli requisiti relativi alla formazione dei mediatori e dell'esistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità a qualsiasi titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, prevedendo altresì l'articolo 18 del Dlgs 28/2010 che gli stessi possano operare nei locali che ogni singolo tribunale dovrà mettere a disposizione. Ai sensi di quanto prevede l'articolo 19 del Dlgs 28/2010, invece, gli altri ordini professionali potranno pure costituire organismi e ottenere l'iscrizione su semplice domanda, ma dovranno aver precedentemente ottenuto l'aturorizzazione del ministero e potranno svolgere l'attività di mediazione solo per le materie di loro competenza. Ancorchè con modalità e intensità diverse, dunque tutte le categorie professionali risultano potenzialmente coinvolte nel nuovo mercato della mediazione civile, essendo i rispettivi ordini chiamati a dare un contributo fondamentale per la riuscita della riforma. Ovviamente, poi, rimane salva la possibilità per tutti i professionisti interessati di costituire in forma associata e privatamente, organismi di mediazione che potranno tuttavia ottenere l'iscrizione solo previa valutazione da parte del ministero della loro professionalità e della loro efficienza, sulla base dei criteri dettagliatamente indicati nell'art.4, comma 2 e 3, del Dm 180/2010.