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Impugnate le norme sulla semplificazione

Colpite le energie rinnovabili in Calabria. La Corte Costituzionale, interpellata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con la sentenza 124/2010 ha dichiarato la parziale illegittimità delle Leggi Regionali 38/2008 e 42/2008.

Come successo precedentemente in Puglia, la Consulta ha contestato alla Regione Calabria la possibilità di legiferare sulla potenza degli impianti o le caratteristiche dei siti di installazioni per le quali applicare la procedura semplificata, competenza che spetta invece ai Ministeri di intesa con la Conferenza Unificata.

Dichiarato incostituzionale l’elenco di impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kW soggetti alla sola disciplina della denuncia di inizio attività, DIA. Il Decreto legislativo 387/2003 prevede invece soglie diverse, che possono essere modificate solo con DM.

È stato considerato poi contrario al principio della libera concorrenza l’introduzione del regime semplificato della DIA solo per gli impianti destinati all’autoconsumo, negato per gli altri con diversa finalità ma uguale impatto sul territorio.

Eliminate anche altre disposizioni più restrittive per le rinnovabili, come l’autorizzazione del Consiglio Comunale per gli impianti di potenza superiore a 500 kW, che per la loro necessità dovrebbero invece essere soggetti ad Autorizzazione Unica, senza prevedere il rilascio di ulteriori atti amministrativi.

Giudicata inoltre lesiva del principio di concorrenza la richiesta di allegare un atto per la costituzione di una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione Calabria, sottoscrivere garanzie fideiussorie a favore dell’imprenditoria calabrese, facilitare l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell’impianto, versare a favore della Regione Calabria la somma di 50 centesimi per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale autorizzata, quali oneri per monitoraggio della sicurezza antinfortunistica e della regolare esecuzione delle opere.

Come conseguenza della sentenza, a meno di un mese dalla presentazione della Dia, potrebbe essere richiesta la ripetizione del procedimento di autorizzazione. Sono invece al riparo da impugnazioni i lavori già conclusi. Più incerta la situazione delle Dia presentate da più di un mese, che possono essere impugnate in presenza di altri procedimenti pendenti.

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