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Certificazione energetica: utilizzo

In particolare, secondo la norma, gli edifici e anche le singole unità abitative, dal 1 luglio 2009, di nuova costruzione oppure ristrutturati integralmente o ancora demoliti e ricostruiti devono essere dotati di una certificazione energetica redatta secondo i criteri appena esposti.

Il D.L. 112/08 e la legge di conversione 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica perequazione tributaria ha cancellato l'obbligo di allegare al certificazione energetica agli atti di compravendita e locazione (abrogate anche le sanzioni). L'ultimo comma dell'art.35 abroga i commi 3 e 4 articolo 6 del D.Lgs.192/2005 (come modificati dal D.Lgs.311/2006) che riguardavano l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica nel caso:

  • di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari;
  • di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari.

Rimane comunque l'obbligatorietà di produre tale documento e consegnarlo al compratore o al locatario.