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Condominio Detrazione del 36%: edifici ristrutturati

L'agevolazione del 36% è stata estesa dalla Finanziaria 2002 anhe agli interi fabbricati ristrutturati e venduti o assegnati frazionati a uso abitazione da imprese o cooperative edilizie. Ne gode l'acquirente finale. La Finanziaria 2007 non aveva prororogato questa agevolazione pur introducendone altre sul risparmio energetico. A ripristinarla, identica a prima, ci ha pensato però la Finanziaria 2008, prorogandola fino al 2010, data rinviata al 2012 dalla Finanziaria 2010.

I meccanismi di questa agevolazione sono un pò diversi da quelli previsti per la normale detrazione del 36%.

In particolare: i lavori devono essere terminati entro l'anno di competenza dell'agevolazione. Perciò tutti gli anni dal 2010 al 2012 sono validi, tranne il 2007.

Gli appartamenti devono essere venduti o assegnati entro il 30 giugno successivo all'anno di ultimazione dei lavori.

La detrazione dall'IRPEF spetta all'acquirente o all'assegnatario delle singole unità immobiliari in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti che si assume pari a 1/4 del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione. L'importo massimo dello sconto sul prezzo di acquisto è di 17.280 euro, che corrisponde a 48.000 euro di spesa massima affrontata.

Non è necessaria in questo caso particolare, la comunicazione da inviare al Centro Servizi di Pescara prima dell'inizio dei lavori, con gli allegati previsti e non sarebbe nemmeno necessario il versamento con bonifico bancario, come specifica anche la Guida dell'ADE, anche se tuttavia pagare con bonifico resta comunque altamente consigliabile.