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Detrazione del 36%: quando il bonifico non è necessario

  1. Pagamenti effettuati a soggetti non tenuti alle disposizioni del DPR 633/72. Si tratta in particolare di quelli effettuati ad Aministrazioni pubbliche: per esempio, gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere eseguite, l'imposta di bollo e i diritti pagati per i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le eventuali autorizzazioni;
  2. ritenute d'acconto operate sui compensi. Inevitabilmente esse non risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulle fatture;
  3. spese sostenute per il personale dall'imprenditore edile che fa un intervento a casa propria. L'utilizzo risulterà comunque dalla contabilità tenuta dall'imprenditore stesso;
  4. pagamenti efettuati entro il 28 marzo 1998 e detrazione sugli acquisti di case da imprese che hanno interamente ristrutturato il palazzo.