Detrazione del 36%:gli interventi senza sconto
Ultimo aggiornamento 10 Settembre 2010 amministratore 01 Agosto 2010
Sono escluse dalla detrazione:
- Le opere interne agli appartamenti di sostituzione dei pavimenti, sanitari, tinteggiatura e intonacatura, sostituzione degli infissi interni, se non connesse ad altre;
- Le opere di installazione di un impianto in condominio, come l'ascensore (a meno che sia adatto ai portatori di handicap) e quelle su locali comuni autonomi non abitativi. Tra di essi non rientrano quasi mai i vani tecnici per la caldaia centralizzata o per l'argano dell'ascensore, perchè si potrà quasi sempre sostenere che l'opera riguarda una messa a norma degli impianti, che coinvolge anche i locali stessi.
Va però aggiunto che per costante giurisprudenza, se un'opera di manutenzione ordinaria viene eseguita insieme a un'altra di categoria superiore (manutenzione straordinaria o ristrutturazione) tutto l'intervento va catalogato nella categoria superiore.
Va ricordato che se i lavori riguardano la demolizione e la ricostruzione dell'immobile, nel caso in cui le norme edilizie li inquadrino nell'ambito della categoria della ristrutturazione edilizia, come avviene di solito quando la sostituzione del vecchio immobile è con uno con la stessa volumetria e la stessa sagoma, la detrazione del 36% è concessa.



