Detrazione del 36%: le regole per ereditare
Ultimo aggiornamento 10 Settembre 2010 amministratore 31 Luglio 2010
In caso di compravendita, il diritto alla detrazione va all'acquirente dell'immobile per le rate non godute. Lo stesso vale in caso di donazione. In caso di locazione, invece, anche se è l'inquilino ad avere sopportato le spese, alla fine della locazione la detrazione si perde e non passa nè al proprietario della casa, nè ovviamente, al nuovo inquilino. Se il contribuente passa a miglior vita, la spesa detraibile va ripartita tra gli eredi "pro quota". Per esempio, se la spesa era di 10.000 euro e un erede ha il diritto al 60% delle quote sull'immobile e l'altro al 40%, il primo potrà conteggiare 6.000 euro di spesa e il secondo 4.000 euro. Tuttavia la detrazione si trasmette, per intero, solo a quegli eredi che conservino "la detenzione materiale e diretta del bene" (principio introdotto dalla legge 289/2002), cioè che usino la casa. Quindi se a due eredi è trasmessa una casa di villeggiatura che entrambi utilizzano saltuariamente, entrambi hanno diritto allo sconto. Viceversa se uno dei due eredi abita la casa stabilmente e l'altro no, solo il primo ha diritto alla detrazione per intero. La trasmissione agli eredi non scatta, invece, nel caso in cui chi ha effettuato le opere è l detentore (inquilino o comodatario).
Il nuovo proprietario di un immobile ha diritto per intero alla detrazione per l'anno in cui è divenuto proprietario. Pertanto non conta, se si è divenuti proprietari, la data dell'atto di trasferimento, fosse pure il 31 dicembre. Per esempio, chi è divenuto proprietario il 1 novembre 2008, gode nel 2009 di tutta la detrazione relativa al 2008, mentre chi ha venduto ha diritto a nulla per lo stesso anno.



