Detrazione del 36%: per quali opere?
Ultimo aggiornamento 10 Settembre 2010 amministratore 30 Luglio 2010
Sono agevolate le opere di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo, ristrutturazione edilizia per le unità immobiliari (appartamenti o villette) e le opere di manutenzione ordinaria nei condomini.
Sono agevolate anche:
- le opere di messa in sicurezza degli impianti
- le opere di risparmio energetio. Quindi si ai doppi vetri, alle coibentazioni e alla semplice sostituzione di caldaie con altre a risparmio energetico (manutenzione ordinaria negli appartamenti)
- le opere antifurto (finanziaria 2001). Sconti fiscali, quindi per le installazioni di porte blindate, di casseforti a muro, di grate alle finestre, di tapparelle antisfondamento
- le opere per le eliminazioni di barriere arhitettoniche, se nello stabile o nell'appartamento c'è un disabile (eliminazione di gradini, ascensori adatti, telecomandi per alzare le tapparelle o accendere le luci)
- le opere contro gli infortuni domestici che si spingono fino alla sostituzione della presa elettrica rotta o del tubo del gas (circolare agenzia delle entrate 13/2001)
- le opere sull'alloggio del portiere, in quanto a uso abitativo
- gli interventi di bonifica dell'amianto
Le singole unità immobiliari a uso promiscuo (per esempio abitazione e ufficio) hanno diritto a metà detrazione. Lo stesso vale per gli alloggi destinati, pur occasionalmente, a bed and breakfast. L'immobile deve essere stato accatastato o quantomeno deve essere stato richiesto l'accatastamento. A contare è l'uso di fatto, non quello previsto in Catasto. Perciò un immobile accatastato, per esempio, in categoria A/2 (residence signorili), ma utilizzato come ufficio (A/10), non ha diritto alla detrazione. Ma è vero anche il contrario: se un immobile è accatastato in A/10 ma è usato come abitazione, l'agevolazione è concessa (naturalmente restano applicabili le sanzioni per mancata variazione catastale).



