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Detrazione del 36%: per quali opere?

Sono agevolate le opere di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo, ristrutturazione edilizia per le unità immobiliari (appartamenti o villette) e le opere di manutenzione ordinaria nei condomini.

Sono agevolate anche:

  1. le opere di messa in sicurezza degli impianti
  2. le opere di risparmio energetio. Quindi si ai doppi vetri, alle coibentazioni e alla semplice sostituzione di caldaie con altre a risparmio energetico (manutenzione ordinaria negli appartamenti)
  3. le opere antifurto (finanziaria 2001). Sconti fiscali, quindi per le installazioni di porte blindate, di casseforti a muro, di grate alle finestre, di tapparelle antisfondamento
  4. le opere per le eliminazioni di barriere arhitettoniche, se nello stabile o nell'appartamento c'è un disabile (eliminazione di gradini, ascensori adatti, telecomandi per alzare le tapparelle o accendere le luci)
  5. le opere contro gli infortuni domestici che si spingono fino alla sostituzione della presa elettrica rotta o del tubo del gas (circolare agenzia delle entrate 13/2001)
  6. le opere sull'alloggio del portiere, in quanto a uso abitativo
  7. gli interventi di bonifica dell'amianto

Le singole unità immobiliari a uso promiscuo (per esempio abitazione e ufficio) hanno diritto a metà detrazione. Lo stesso vale per gli alloggi destinati, pur occasionalmente, a bed and breakfast. L'immobile deve essere stato accatastato o quantomeno deve essere stato richiesto l'accatastamento. A contare è l'uso di fatto, non quello previsto in Catasto. Perciò un immobile accatastato, per esempio, in categoria A/2 (residence signorili), ma utilizzato come ufficio (A/10), non ha diritto alla detrazione. Ma è vero anche il contrario: se un immobile è accatastato in A/10 ma è usato come abitazione, l'agevolazione è concessa  (naturalmente restano applicabili le sanzioni per mancata variazione catastale).