Detrazione del 55%: altra possibile documentazione
Ultimo aggiornamento 10 Settembre 2010 amministratore 24 Luglio 2010
La documetazione necessaria per ogni intervento di risparmio energetico dipende strettamente dal tipo di interento effettuato e può benissimo essere aggiuntiva a quella descritta in precedenza.
A parte quelli fiscali - che sono identici per qualsiasi opera che gode del 55% - i documenti che possono essere indispensabili sono di due tipi. Innanzitutto gli assensi urbanistici eventualmente necessari. Eventualmente, perchè non è detto che lo siano. Per esempio, la sostituzione di finestre con altre con doppi o tripli vetri può essere considerata in molti comuni come opera di manutenzione ordinaria, perciò attività edilizia libera, senza bisogno di assensi, purchè per esempio, si utilizzano materiali e/o colori simili a quelli preesistenti. Anche molte opere interne sono liberalizzate. Infine, in molti comuni anche la posa sul tetto di pannelli solari termici fino a una certa potenza e che non ingombrino oltre l'estensione delle coperture non ha bisogno di DIA, ma tutt'al più di una semplice comunicazione. D'altra parte occorre riordare anche gli eventuali vincoli in più eventualmente esistenti, storico artistici e nel caso di opere esterne all'edificio, anche paesaggistici, che possono imporre una procedura di autorizzazione da parte delle Sopraintendenze.
Poi c'è la documentazione tecnica. Va ricordato che l'art.28 della legge 10/91 prescrive il deposito in comune, in duplice copia, del progetto delle opere di risparmio energetico corredato di una relazione tecnica, prima dell'inizio dei lavori. Una delle due copie, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata dal proprietario al direttore dei lavori. Tale relazione può contenere al suo interno anche l'asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato prescritta per la detrazione del 55%. Tra l'altro questa procedura è condizione necessaria perchè una delibera dei lavori da parte di un'assemblea condominiale sia assumibile a maggioranza ridotta.
Non va poi trascurato che gli impianti termici necessitano di un apposito libretto su cui vanno annotate tutte le loro caratteristiche nonchè gli interventi che si succedono nel tempo (DPR 412/93), ivi compresa la semplice sostituzione del generatore di calore, opera che non prevede assensi comunali.
Inoltre se per esempio, le opere coinvolgono la staticità delle strutture cementizie di un edificio, perchè si è in presenza di una demolizione o ricostruzione o anche solo di un intervento radicale di riqualificazione, ovviamente occorre rispettare l'art.62 del DPR 380/2001. Analoghe prescrizioni possono valere ai sensi delle norme antisismiche, antincendio, sull'abbatimento delle barriere architettoniche e in genere, ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni (DM infrastrutture del 14 gennaio 2008).
Insomma solo un tecnico abilitato è in grado di orientare il committente a questo proposito. Il che non significa necessariamente che debba fare tutto lui: per esempio, con un pò di applicazione una persona di normale cultura che possieda copia delle specifiche tecniche di una finestra a doppi vetri installata è in grado di complare da solo l'allegato F al decreto 22 febbraio 2007, necessario per ottenere la detrazione del 55%.



