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Detrazione del 55%

La Finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione fiscale sul risparmio energetico che burocraticamente funziona con alcuni dei meccanismi del 36%. La detrazione è valida su 4 categorie di lavori che nei fatti comprendono decine e decine di scelte possibili ma non su tutte le opere di risparmio energetico possibili. Al momento la detrazione scatta per tutte le opere pagate entro il 31 dicembre 2010.

Tutti i tipi di immobili, abitativi o meno, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

  • Fabbricati esistenti; escluse quindi nuove costruzioni ed ampliamenti
  • Il proprietario deve essere soggetto IRPEF o IRES: esclusi quindi gli organi dell'amministrazione pubblica
  • Immobili devono essere ad uso di privati cittadini o comunque beni strumentali per l'esercizio dell'attività di società e imprese. Quest'ultima disposizione, giudicata da molti discutibile è un'interpretazione dell'agenzia delle entrate che con ris. 303/2008 ha valutato inapplicabile il 55% per gli immobili ristrutturati e poi rivenduti e con ris. 304/2008, per quelli offerti in locazione.

Per definire che cosa è un edificio o  un appartamento non si deve fare riferimento al certificato catastale, ma alla situazione di fatto. Quindi se un'unità catastale è composta di più edifici, per ciascuno di essi vale il tetto di detrazione. La ris. 295/2008 per quanto implicitamente ammette la detrazione in caso di demolizione e ricostruzione totale di un fabbricato, qualora non sia considerata una nuova costruzione dagli strumenti urbanistici ma rientri nella categoria della ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione con la stessa sagoma e prospetti).