Corte Costituzionale: gli effetti della sentenza
amministratore 29 Maggio 2010
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la dichiarazione di inesistenza o nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla Costituzione, bensì la disapplicazione della stessa. Tale effetto, dunque, è immediato per i procedimenti in corso e per quelli futuri, ma non per quei procedimenti già esauriti, che per perdere valore giuridico dovrebbero essere oggetto di annullamento della pubblica amministrazione. L'effetto che la decisione costituzionale ha sui provvedimenti assunti precedentemente e giustificati dalla legge con essa dichiarata incostituzionale, sono diversi a seconda della natura del provvedimento e del principio costituzionale esaminato. Nella norma, la dichiarazione di incostituzionalità comporta l'eliminazione dei soli effetti non definitivi, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costituzionale, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti. Nel caso specifico, risulta abbastanza difficile nel caso di una DIA individuare un momento in cui questa possa considerarsi definitiva, visto che l'impugnabilità della DIA stessa da parte di terzi rimane aperta ancora fino al momento della costruzione delle opere che sono state autorizzate. In assenza di una disposizione circa la retroattività degli effetti della decisione costituzionale, è prassi assumere che le autorizzazioni concesse sino alla data della decisione costituzionale debbano ritenersi valide oppure da disapplicare, quando e se, ritenute non rappresentative di situazioni giuridiche esaurite.
E' chiaro che una situazione così incerta e dannosa per il mercato richiede da parte della Regione delle indicazioni cui le amministrazioni locali, nonchè i giudici amministrativi, possano fare riferimento nell'applicazione del principio costituzionale, proprio per evitare che senza coordianemento, le singole amministrazioni comunali possano procedere in autotutela a provvedimenti di annullamento d'ufficio, cioè di revoca delle autrizzazioni generando un incontrollabile catena di provvedimenti difformi e di ricorsi contro i comuni e la regione. E' bene infatti icordare che il potere degli organi amministrativi di annullare d'ufficio ovvero di revocare un provvedimento precedentemente adottato è stato disciplinato con legge n.15 del 2005, che ha inciso in modo sostanziale su una materia prima regolata solo dalla prassi e dalla giurisprudenza, intervenendo nella disciplina dei presupposti, delle modalità e dei limiti entro i quali tali provvedimenti di annullamento possono essere adottati.


