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Sentenza Regione Puglia: potere concorrente stato regioni

Il nuovo art.117 della Costituzione distingue le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cooma 2) e quelle riservate alla competenza concorrente (comma 3), tra cui la produzione,, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.

Nell'ambito della cometenza concorrente tra Stato e Regioni, al primo sono riservate esclusivamente la disciplina e la fissazione dei principi fondamentali, rimanendo prerogativa regionale la materia regolamentare e della disciplina di dettaglio. La normativa di dettaglio, pertanto, è riservata alle Regioni e solo in caso di vuoto normativo da parte delle stesse la normativa statale può possedere valore suppletivo di riferimento.

La decisione della Corte di considerare la procedura concertata Stato-Regioni come un "principio fondamentale" prerogativa del potere statale  è dunque non priva di obiezioni, visto che nei fatti, si privano le Regioni del potere di regolare la materia nergetica nel dettaglio delle specificità locali così come previsto dal quadro costituzionale. Il potere statale di regolare anche i limiti minimi quantitativi delle procedure dell'Autorizzazione Unica così come dell'uso della DIA, non sembra in questo caso giustificato dall'esigenza di tutelare interessi nazionali, come quelli della costruzione di reti nazionali o dello stoccaggio, dove la diversità regionale può risultare di ostacolo al raggiungimento di tali interessi. Al contrario, in questo caso, il provvedimento della Regione Puglia, così come quelli di altre Regioni, ha voluto estendere l'applicazione e la tutela di principi nazionalmente garantiti quali la realizzazione di opere di produzione energetica da fonti rinnovabili ritenute prioritarie, urgenti e d'interesse nazionale. Sorprende dunque la laconacità con la quale la Corte Costituzionale abbia ridotto il tema costituzionale sollevato dal Governo al semplice contrasto della normativa regionale con quella nazionale, che avrebbe meritato ben maggiore comparazione di interessi, non ultimo quello del mercato e degli investimenti in corso che risultano oggi fortemente enalizzati dagli effetti incerti di questa decisione.