La Corte Costituzionale boccia la legge pugliese per impianti fino a 1 MW
amministratore 26 Maggio 2010
Con sentenza n.119/2010 del 26 marzo scorso la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso governativo circa la contrarietà al dettato costituzionale della legge della Regione Puglia del 31 ottobre 2008, n.31 che abrogando la precedente legge 27/2008, aveva introdotto la possibilità di procedere alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante denuncia di inizio attivitià per impianti fotovoltaici fino alla potenza di 1 MW. Ne consegue automaticamente che tutti gli impianti che superino il limite dei 20 20 kW non potranno più essere autorizzati con la procedura di DIA e dovranno necessariamente seguire la via dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.12 del D.LGs 397/2003. La sentenza 119/2010 ha ritenuto che la Regione Puglia non abbia il potere di derogare ai limiti fissati dal D.Lgs 387/2003 senza che sia espletata la procedura concertata tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, d'intesa conla conferenza unificata Stato Regioni. Secondo tale decisione i principi fondamentali di competenza goverantiva nella gestione dei poteri concorrenti tra Stato e Regioni di cui all'art.117 della Costituzione, sono direttamente ricavabili dalla stessa legislazione statale e in primis dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 che detta appunto all'art.12, comma 4, la tempistica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica. A prescindere però dal contenuto della decisione assunta dalla Corte Costituzionale, è importante fornire qualche indicazione sul difficile problema del valore giuridico delle autorizzazioni concessi fino ad oggi.


