Amministratore di Condominio Grasso Giacomo

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Amministratori di Condominio

L'amministratore e i rapporti con il fisco

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La grande svolta nei rapporti con il Fisco è avvenuta nel 1998, quando il condominio è passato da un gruppo di contribuenti privati uniti da un certo rapporto a una sorta di ente in sè per sè, dotato di una sua personalità "fiscale". In altre parole è divenuto "sostituto d'imposta" nei rapporti con i propri dipendenti e con qualsiasi altro soggetto a cui viene fatto un pagamento.

I compiti di amministrazione ordinaria fanno in genere capo all'amministratore, oppure a uno qualsiasi dei condomini stessi, anche a rotazione, se invece la nomina non è necessaria.

Essi consistono innanzitutto nel pagare i tirbuti ricorrenti, cioè:

  1. richiedere l'attribuzione di un codice fiscale proprio al condominio e comunicare all'Agenzia delle Entrate ogni cambio di amministratore;
  2. versare l'eventuale tassa sul passo carraio, se prevista nel comune;
  3. versare la tassa o il canone per i rifiuti al comune per le parti comuni;
  4. comunicare ai condomini la rendita catastale dei locali comuni accatastati autonomamente o quanto meno a quei condomini per cui, in base ai millesimi di proprietà, la quota spettante di rendita, incrementata del 5%, è superiore a 25,82 euro. Può infatti darsi, che nello stesso palazzo alcuni debbano dichiarare tale rendita trai redditi ed altri no: dipende dai millesimi di proprietà attribuiti a ciascuno. In due casi il limite di 25,82 euro non si applica e la dichiarazione dei redditi sulle parti comuni va fatta comunque; quando l'unità immobiliare in comune è data in locazione e quando si tratta di un negozio;
  5. versare l'ICI per i locali comuni accatastati separatamente. Diversamente per quanto accade per l'IRPEF, l'imposta comunale sugli immobili, infatti, è pagata in un'unica soluzione dal condominio al Comune;
  6. registrare i contratti di locazione di parti comuni. I proventi dei canoni vanno suddivisi invece tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà e dichiarati nelle loro singole denunce dei redditi, anno per anno, nella sezione Fabbricati;
  7. comunicare a tutti eventuali proventi derivanti da concessione d'uso delle facciate e dei tetti. Tali proventi andranno entrambi denunciati proprozionalmente, ai millesimi di proprietà, nella dichiarazione dei redditi di ciascun proprietario. Attenzione, però: non nella sezione Fabbricati, bensì in quella "redditi diversi";
  8. applicare una ritenuta del 20% sui salari o gli onorari dei dipendenti e dell'amministratore stesso, anche se si tratta di uno dei condomini che fa una prestazione occasionale;
  9. comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori (quadro AC del modello Unico). Sono escluse dalla comunicazione le spese inferiori a 258,22 euro affrontate con un singolo fornitore, quelle sopportate per le bollette di luce, acqua, gas ed elettricità, non cheè tutti i dati relativi ai servizi per cui il condominio deve operare la ritenuta d'imposta. La circolare delle Finanze 6 novembre 2000 n. 204 chiarisce che in mancanza di amministratore di condominio questa comunicazione non è dovuta. L'obbligo di comunicare l'elenco dei fornitori ricade sull'amministratore cheè in carica alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'elenco;
  10. comunicare, per le parti comuni collegate a utenze, su richiesta dell'azienda distributrice, i dati identificativi catastali. La Finanziaria per il 1998 ha stabilito che gli uffici possono richiedere agli ammministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, al limite anche copia del rendiconto di gestione. Le notizie e i dati non forniti, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente insieme alla richiesta.
Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Novembre 2010 11:00  

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